La cancelleria diocesana, affidata alla responsabilità del Cancelliere, coadiuvato dal Vice Cancelliere e da uno o più Collaboratori, che rivestono le funzioni di Addetto di Curia, nei termini precisati dal decreto di nomina (cann. 483-485), svolge i compiti previsti dal Codice di diritto canonico (can. 484):
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a) redigere gli atti e gli strumenti per i decreti, le disposizioni, gli obblighi o altro;
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b) redigere fedelmente per scritto gli atti compiuti, e sottoscriverli, significando luogo, giorno, mese ed anno;
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c) esibire atti e strumenti del registro a chi li richieda legittimamente, servatis servandis, e dichiarare conformi i loro esemplari con autografo.
Più in concreto sono compiti della Cancelleria:
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a) la predisposizione degli atti ufficiali del Vescovo e della Curia;
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b) la provvisione di uffici;
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c) le ordinazioni e gli adempimenti relativi alla vita del clero;
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d) la vidimazione dei fascicoli matrimoniali;
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e) l'archiviazione;
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f) la certificazione.